diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1215 del 13/02/1985 (Rv. 439334 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIE PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" - GARANZIA EX ART. 1489 COD. CIV. - INCIDENZA SULL'EFFICACIA O SULLA VALIDITÀ DELL'ACQUISTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439334-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIE PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" - GARANZIA EX ART. 1489 COD. CIV. - INCIDENZA SULL'EFFICACIA O SULLA VALIDITÀ DELL'ACQUISTO - ESCLUSIONE.*

La garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ. (cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi) tutela l'acquirente di buona fede per il caso che il diritto acquistato non sia esercitabile interamente per il concorso, a favore di terzi, di un ius in re aliena, ma non incide sull'efficacia, né sulla validità dello acquisto. (V 2440/70, mass n 348691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)