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Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 18/11/1970 (Rv. 348691 - 01)

VENDITA - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTO DI GODIMENTO DI TERZI - DIFFERENZA DALL'EVIZIONE - ACQUIRENTE DI APPARTAMENTO FORNITO DI SCALA ESTERNA ABUSIVAMENTE COSTRUITA - CONOSCENZA DELL'ILLEGITTIMITA DELLA COSTRUZIONE RISPETTO AL PROPRIETARIO DEL PIANO TERRA - EVIZIONE PARZIALE - INSUSSISTENZA*
Stato
decisa il 1970-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348691-01

VENDITA - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTO DI GODIMENTO DI TERZI - DIFFERENZA DALL'EVIZIONE - ACQUIRENTE DI APPARTAMENTO FORNITO DI SCALA ESTERNA ABUSIVAMENTE COSTRUITA - CONOSCENZA DELL'ILLEGITTIMITA DELLA COSTRUZIONE RISPETTO AL PROPRIETARIO DEL PIANO TERRA - EVIZIONE PARZIALE - INSUSSISTENZA*

La garanzia prevista dall'art 1489 cod civ (cosa gravata da oneri o da diritti di godimento dei terzi) tutela l'acquirente di buona fede per il caso che il diritto acquistato non sia esercitabile interamente per il concorso, a favore di terzi, di un ius in re aliena, ma non incide sulla efficacia dell'acquisto essa, sotto tale aspetto, differisce sia dalla garanzia dovuta per l'evizione totale, sia da quella dovuta per l'evizione parziale, le quali incidono sull'efficacia dell'acquisto, che viene negata in radice nel caso dell'evizione totale, mentre nel secondo caso l'acquisto viene ritenuto valido solo parzialmente. La conoscenza, da parte del compratore, del pericolo dell'evizione, non vale ad escludere l'Esercizio della garanzia, ove l'evizione si verifichi dopo la vendita. (nella specie, il proprietario di un appartamento al primo piano, dopo aver eseguito una scala abusiva per accedere ad esso, aveva venduto l'appartamento. L'acquirente, che aveva in precedenza gia trascritto il suo acquisto, viene citato in giudizio dal proprietario del piano terra, per la demolizione della scala abusiva, e domanda di essere garantito dal venditore per l'evizione parziale. I giudici di merito escludono che ricorra la evizione parziale, perche l'acquirente avrebbe avuto conoscenza del pericolo dell'evizione e ravvisano, invece, una ipotesi di vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, affermando il principio sopra indicato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)