Sez. 4, Sentenza n. 23526 del 14/05/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240846 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Indicazione dell'etilometro utilizzato - Omissione - Conseguenze - InutilizzabilitĂ dell'accertamento - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'art. 379, commi sesto, settimo ed ottavo, del d.P.R. n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilitĂ delle prove acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379 com. 6, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379 com. 7, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)