Sez. 4, Sentenza n. 22274 del 28/02/2008 Cc. (dep. 04/06/2008) Rv. 240173 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Stato d'ebbrezza - Accertamento - Modalità - Necessità dell'uso dell'etilometro - Esclusione - Ricorso a qualsiasi elemento sintomatico - Possibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Anche a seguito della depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del valore del tasso alcolemico (art. 186, comma settimo, C.d.S., come mod. dall'art. 5 del D.L. n. 117 del 2007, conv. in L. n. 160 del 2007), lo stato d'ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso le apparecchiature previste.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 7, Legge 02/10/2007 num. 160 art. 5, Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)