Sez. 2, Sentenza n. 16817 del 27/03/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 239757 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - NULLITÀ | Del decreto che dispone il giudizio - Per mancata enunciazione del fatto - Nullità relativa - Conseguenze - Deducibilità - Limiti.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - NULLITÀ
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene nè all'intervento dell'imputato nè alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale, di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative, previste dall'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)