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Sez. 2, Sentenza n. 3757 del 06/02/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 204751 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Questioni preliminari - Nullità | Nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata enunciazione del fatto - Regime - Nullità relativa - Conseguenze - Deducibilità entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1996-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204751-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Questioni preliminari - Nullità

La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto, a pena di decadenza, dall'art. 491, primo comma, dello stesso codice; poiché infatti la predetta omissione non attiene né all'intervento dell'imputato né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative previste dall'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione - subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)