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Sez. 4, Sentenza n. 14558 del 16/05/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174716 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174716-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONI - CONDIZIONI.*

I motivi di impugnazione, per essere conformi al disposto di cui all'art. 201, settimo comma cod. proc. pen. devono contenere l'indicazione precisa e determinata dei punti di fatto e di diritto che si intendono sottoporre al giudice del gravame e la esposizione chiara, seppure concisa, delle censure che si intendono muovere con la esposizione delle ragioni su cui le censure stesse vengono fondate, onde il giudice del gravame sia posto in grado di individuare, nei suoi esatti termini, la critica che si muove al detto provvedimento. Ne consegue che i suddetti motivi sono inammissibili allorché, con essi, ci si limiti a denunciare la mera erroneità, contraddittorietà e manchevolezza della motivazione. (V mass n 157408).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)