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Sez. 1, Sentenza n. 2271 del 10/11/1982 Cc. (dep. 11/02/1983) Rv. 157408 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157408-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - SPECIFICITÀ - NOZIONE - FATTISPECIE.*

A norma dell'art. 201, comma settimo, cod. proc. pen., in ogni caso di impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura con la correlativa precisazione della parte del provvedimento, che deve essere perfettamente identificabile, affetta dal vizio che si deduce, nonché nella enunciazione delle ragioni sulle quali si intende fondare la censura. Soltanto in tal modo il giudice del gravame è posto in condizione di individuare nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato. Alla stregua di tali principi è pertanto generico il motivo con cui si deduce che "l'impugnata sentenza è erronea, contraddittoria, manchevole di motivazione in quanto i giudici di secondo grado uniformandosi alle argomentazioni del pretore sono incorsi in evidenti errori logico-giuridici, ora affermando ed ora negando lo stesso punto in modo che le premesse da cui è stata tratta la decisione possono considerarsi inesistenti". Sulle nozioni di specificità. (V mass n 145069 140447 143040 137915).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)