Sez. 3, Sentenza n. 9447 del 21/04/2010 (Rv. 612710 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Impegno di spesa per ente locale - Attivazione relativa da parte di amministratore o funzionario dell'ente medesimo in assenza di controlli contabili - Conseguenze - Responsabilità dei predetti nei confronti del terzo contraente - Sussistenza - Azione di indebito arricchimento del funzionario o dell'amministratore contro la P.A. - Configurabilità - Presupposti - Giudizio positivo sul vantaggio o l'utilità della prestazione - Provenienza dal funzionario o dall'amministratore attivanti la spesa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Il funzionario o l'amministratore pubblici che abbiano attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, rispondono - in base alla disciplina recata dai commi 3 e 4 dell'art. 23 del d.l. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1989, n. 144) - degli effetti di detta attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è pertanto legittimato ad agire direttamente e personalmente nei loro confronti. Ne consegue che, ove, a loro volta, il funzionario o l'amministratori anzidetti abbiano proposto contro l'ente locale l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.), per l'accoglimento di tale domanda è necessario che la P.A. abbia espresso, tramite i suoi organi rappresentativi e deputati alla deliberazione della spesa, un giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione ricevuta, non potendo detto giudizio provenire, però, dallo stesso funzionario o amministratore che si è reso inosservante della procedura prescritta, avendo costui, in ragione della sua consapevole condotta illegittima, interrotto il rapporto di immedesimazione organica con l'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)