diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 06/07/2007 (Rv. 600334 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Spese degli Enti Locali effettuate senza i necessari presupposti - Rapporto obbligatorio diretto fra privato ed amministratore o funzionario - Proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Esclusione - Fondamento - Azione surrogatoria - "Petitum" e "causa petendi" autonomi e specifici - Conseguenze - Condizioni di esperibilità - Domanda - Pronuncia di ufficio - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ..
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600334-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 23, commi 3 e 4, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile "ratione temporis" e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995 e poi dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Qualora detta azione sia stata formalmente proposta, se è vero (sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997), che il contraente privato è legittimato, "utendo iuribus" del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., non è però consentito al Giudice sostituire d'ufficio (e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha "petitum" e "causa petendi" autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)