Sez. L, Sentenza n. 858 del 01/03/1977 (Rv. 384472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE COMMERCIALI - PREMIO AZIENDALE DEL DIECI PER CENTO PREVISTO DALL'ART 161 DEL CCNL 31 LUGLIO 1970 - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - DETERMINAZIONE - DIPENDENTI DI IMPRESE COMMERCIALI - PREMIO AZIENDALE DEL DIECI PER CENTO PREVISTO DALL'ART 161 DEL CCNL 31 LUGLIO 1970 - INCLUSIONE.*
Non e censurabile la sentenza del merito, secondo cui nell'importo della tredicesima mensilita, spettante ai dipendenti delle imprese commerciali e comprendente tutte le retribuzioni in atto con la esclusione dei soli assegni famigliari, dev'essere computato anche il premio aziendale del dieci per cento sulla paga tabellare, previsto dall'art 161 del CCNL 31 luglio 1970 per i dipendenti delle imprese commerciali ed avente natura retributiva siccome legato (art 155 CCNL citato) alle prestazioni di lavoro effettivamente svolte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 155, Contr. Coll. 31/07/1970 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)