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Sez. 2, Sentenza n. 671 del 05/02/1982 (Rv. 418441 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIFESA NEL MERITO IN PRIMO GRADO - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418441-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIFESA NEL MERITO IN PRIMO GRADO - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

La difesa nel merito non costituisce comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, per cui tale eccezione può essere formulata in grado di appello per la prima volta da chi in primo grado si è difeso su altre basi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)