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Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 28/06/1984 (Rv. 435786 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GRAVAME - AMMISSIBILITĂ€.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435786-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GRAVAME - AMMISSIBILITĂ€.*

La compensazione, ove dedotta al limitato fine di paralizzare in tutto od in parte la domanda avversaria, integra un'eccezione, e come tale, a norma dell'art. 345 secondo comma cod. proc. civ., può essere proposta dall'appellato per la prima volta in Sede di gravame, fino all'udienza di rimessione della causa al collegio. (V 933/82, mass n 418794; (V 671/82, mass n 418441).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)