Sez. 5, Sentenza n. 25907 del 29/10/2008 (Rv. 605362 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Acquisto di pacchetti turistici da destinare a premio - Detraibilità dell'IVA - Esclusione - Conseguenze - Assoggettabilità all'imposta sostitutiva di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997 - Esclusione - Fondamento - Base imponibile - Determinazione - Criteri - Oneri fiscali - Contabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In relazione agli acquisti di pacchetti turistici da destinare a premio, l'IVA viene pagata a monte e non è detraibile ai sensi degli artt. 19, secondo comma, e 74 - ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ai medesimi non è, pertanto, applicabile l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i premi consistenti in beni o servizi non imponibili ai fini IVA, configurandosi altrimenti si finirebbe per configurare un'inammissibile doppia imposizione, non consentita come tale dall'ordinamento tributario. Ai fini della determinazione della base imponibile, per prezzo di acquisto deve intendersi il corrispettivo in senso civilistico, e quindi quello versato dall'operatore economico che organizza l'operazione a premio, al netto della componente fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 30, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 19 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)