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Sez. 5, Sentenza n. 4776 del 11/03/2016 (Rv. 639140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Agenzia di viaggi in veste di mero intermediario - Regime speciale di cui all'art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639140-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In materia di IVA, il regime speciale stabilito per le agenzie di viaggio dall'art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazione qualora l'agenzia agisca esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, tra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure fornisca singoli servizi turistici, svincolati dall'organizzazione del viaggio, in ragione dell'obiettivo perseguito da tale disposizione, che è quello di evitare le difficoltà derivanti agli operatori economici dall'osservanza dei regime generale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 lett. TE CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)