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Sez. 1, Ordinanza n. 2009 del 24/11/1976 Cc. (dep. 15/02/1977) Rv. 135334 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - TEMPESTIVITA - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SPEDIZIONE E NON A QUELLA DELLA RICEZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135334-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - TEMPESTIVITA - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SPEDIZIONE E NON A QUELLA DELLA RICEZIONE.*

L'Obbligo di inviare la comunicazione giudiziaria deve essere adempiuto in un momento antecedente ovvero contestualmente al compimento del primo atto istruttorio ma, ai fini dell'adempimento dell'Obbligo stesso, occorre fare riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricezione da parte dell'imputato della suddetta comunicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)