Sez. 1, Sentenza n. 1160 del 01/06/1982 Cc. (dep. 21/06/1982) Rv. 154282 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - MOMENTO GENETICO DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - COMPIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA O PREISTRUTTORIA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - MOMENTO GENETICO DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - COMPIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA O PREISTRUTTORIA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il momento genetico dell'Obbligo della comunicazione giudiziaria si connette al compimento del primo atto d'istruzione o di preistruzione; e ciò al fine di consentire all'inquisito, mediante il reperimento delle prove a discolpa, l'Esercizio del diritto di difesa. (nella specie si è escluso l'Obbligo della spedizione della comunicazione giudiziaria per la Mancanza del presupposto di operatività concernente il compimento di attività istruttoria o preistruttoria, attribuendosi al mandato di cattura emesso dal G.i. Il valore sintomatico di "primo atto di procedimento"). (Conf mass n 135334; (Conf mass n 137432; (Conf mass n 149648).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 231 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)