Sez. 3, Sentenza n. 1593 del 07/03/1984 (Rv. 433665 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - QUERELA DI FALSO PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE - PARTECIPAZIONE DEL P.M. - NECESSITÀ - LIMITI.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - QUERELA DI FALSO PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE - PARTECIPAZIONE DEL P.M. - NECESSITÀ - LIMITI.*
Quando la querela di falso sia stata proposta in via incidentale, la partecipazione del P.m. al relativo procedimento si rende necessaria esclusivamente nelle fasi attinenti all'accertamento della falsità nelle quali viene in rilievo l'interesse generale all'intangibilità della fede pubblica che l'organo requirente è chiamato a tutelare, e non pure nella fase preliminare in cui il giudice accerta la Rilevanza del documento ed autorizza la presentazione della querela stessa, fermo restando, d'altra parte, che, ai fini della legittimità dell'intervento del P.m. non è necessario che questi presenti le proprie conclusioni su tutte le richieste e domande delle parti, non essendo sindacabile il modo in cui detto organo abbia ritenuto di esercitare i poteri conferitigli dalla legge. (V 5044/78, mass n 394795; (V 2717/77, mass n 386368).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)