Sez. 2, Sentenza n. 4236 del 16/05/1990 (Rv. 467203 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - MODALITÀ - POSSIBILITÀ DI INTERVENTO - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. - MODALITÀ - POSSIBILITÀ DI INTERVENTO - SUFFICIENZA.*
L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nel giudizio di falso, correlata all'esigenza di tutela di interessi generali in tema di pubblica fede e di ricerca dell'autore della falsità, non richiede la partecipazione del rappresentante di quell'ufficio alle varie udienze o anche alle operazioni di consulenza tecnica, essendo assicurata l'osservanza del precetto normativo tutte le volte che il predetto organo abbia avuto la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge. (Conf 3407/84, mass n 435424; (Conf 1593/84, mass n 433665).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)