Sez. 5 - , Sentenza n. 15184 del 04/06/2019 (Rv. 654132 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Sede dell’amministrazione ex art. 73 (già 87) T.U.I.R. - Sede effettiva di matrice civilistica - Assimilabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all'art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", è assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell'ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente. (Fattispecie in tema di estero-vestizione di una società-madre avente sede in Olanda in cui la S.C., cassando la sentenza della C.T.R., ha ritenuto la nazionalità italiana ed inglese dei suoi amministratori non sintomatica dell'ubicazione della sede effettiva in Italia).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 3, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 73 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)