Sez. 5 - , Sentenza n. 27112 del 28/12/2016 (Rv. 642421 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione italo-francese per evitare le doppie imposizioni – Credito d'imposta - Requisiti - Beneficiario effettivo e sede di direzione effettiva – Accertamento – Criteri con riferimento alle "holding" o "sub-holding" di pura partecipazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 10 della Convenzione italo-francese del 5 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 20 del 1992, i requisiti convenzionali di “beneficiario effettivo” dei dividendi e di “sede di direzione effettiva” nello Stato contraente devono essere accertati, in fatto, tenendo conto della peculiarità dell'oggetto e della natura della società madre percipiente, per cui, qualora quest'ultima rivesta la qualità di “holding” o “subholding” di pura partecipazione, i suddetti requisiti non possono essere esclusi per la sola mancanza di una significativa struttura organizzativa, della esiguità di costi gestionali e di crediti operativi e per l'omessa fatturazione di servizi gestionali a favore della società figlia erogante, e nemmeno per il fatto che la società madre percipiente sia, a sua volta, totalitariamente partecipata da una capogruppo residente in uno Stato non contraente, essendo, piuttosto, necessario che l’indagine sia svolta dal giudice di merito, per ciò che riguarda la qualità di “beneficiario effettivo” dei dividendi percepiti, sul trattenimento ed autonomo impiego dei dividendi medesimi ovvero sulla loro traslazione alla capogruppo residente nello Stato non contraente, e, per quanto concerne la “sede di direzione effettiva” nello Stato contraente, sul luogo di effettiva adozione delle decisioni direttive, amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società madre percipiente, secondo l’attività tipica di “holding” da quest'ultima esercitata.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)