diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 340 del 09/02/1987 Cc. (dep. 23/03/1987) Rv. 175451 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - VERBALE DI INTERCETTAZIONE NON ANCORA DEPOSITATO - EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175451-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - VERBALE DI INTERCETTAZIONE NON ANCORA DEPOSITATO - EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - AMMISSIBILITÀ.*

Il provvedimento restrittivo della libertà personale basato sulle prove acquisite tramite intercettazioni telefoniche ben può essere emesso e mantenuto prima dell'avviso di deposito in cancelleria dei relativi verbali, perché esso trae giustificazione e vita dalla realtà di una prova ritualmente disposta ed eseguita, ed eventualmente ancora in corso di esecuzione, per il protrarsi delle operazioni di intercettazione. Inoltre le eventuali violazioni successive alla consegna dei verbali e delle registrazioni al magistrato non impediscono il recupero del materiale raccolto e la sua utilizzazione, una volta rinnovati gli Atti nulli ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen.. (Conf mass n 162736; (Conf mass n 162737; (Conf mass n 162738).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)