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Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 19/12/1983 Cc. (dep. 20/02/1984) Rv. 162738 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NATURA GIURIDICA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162738-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NATURA GIURIDICA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le intercettazioni telefoniche compiute dalla polizia, anche se per eseguirle occorre la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sono Atti di polizia giudiziaria, sì che le stesse non devono essere precedute dalla comunicazione giudiziaria, la cui emissione, peraltro, frusterebbe l'utilità dello strumento di indagine. (Conf mass n 145310; (Conf mass n 142619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)