Sez. 1, Sentenza n. 444 del 18/03/1981 Cc. (dep. 28/05/1981) Rv. 149091 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - DEGRADAZIONE DEL REATO IN ALTRO COMPORTANTE CATTURA FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - DEGRADAZIONE DEL REATO IN ALTRO COMPORTANTE CATTURA FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
Qualora nella sentenza non irrevocabile di condanna il reato originariamente contestato, comportante la cattura obbligatoria, venga degradato in altro per il quale la cattura sia facoltativa, il giudice non ha l'Obbligo di revocare il mandato di cattura, ma, se l'imputato e latitante, puo revocarlo ai sensi dell'art 260, comma secondo, cod proc pen (revoca facoltativa) qualora non ritenga piu necessario mantenere lo stato di custodia preventiva con riguardo ai criteri previsti dall'art 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n 152; se, invece, l'imputato e detenuto, il giudice, sulla base dei medesimi criteri, potra concedere la liberta provvisoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 260 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)