Sez. 4, Sentenza n. 8261 del 02/09/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170478 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - DEGRADAZIONE DEL REATO IN ALTRO COMPORTANTE CATTURA FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - DEGRADAZIONE DEL REATO IN ALTRO COMPORTANTE CATTURA FACOLTATIVA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.*
Qualora il mandato di cattura, obbligatorio per il reato inizialmente contestato col decreto di citazione a giudizio, sia divenuto facoltativo a seguito della sentenza, che abbia degradato il reato medesimo, non vi è alcun Obbligo, da parte del giudice, di ordinare la scarcerazione dell'imputato, ove non sia decorso il termine massimo di custodia cautelare alla data della pronunzia della sentenza. Tale termine va valutato con riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza; d'altra parte il nuovo testo dell'art. 272 cod. proc. pen. ha previsto, per il dibattimento, tre distinti termini di durata della custodia cautelare, uno per il giudizio di primo grado, l'altro per l'appello ed il terzo relativo all'intero giudizio e la valutazione di ognuno di essi, prescritta dall'art. 275 con richiamo all'art. 272, deve essere compiuta con riguardo al reato ritenuto nella sentenza conclusiva del grado corrispondente del giudizio e non nella sentenza successiva o in quella finale. Pertanto, i mutamenti nella qualificazione giuridica del reato o nella modificazione del capo di imputazione, anche se più favorevoli all'imputato, avvenuti in dibattimento - di primo grado o di appello - non possono avere effetto retroattivo sui termini di carcerazione relativi al grado o alla fase precedente del giudizio. (Conf mass n 149091, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)