Sez. L, Sentenza n. 209 del 11/01/1984 (Rv. 432467 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DELLE LAVORATRICI ALLA PARITÀ GIURIDICA E SALARIALE CON I LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI, SUI CONTRATTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI LAVORO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICATA DA UNA DIVERSITÀ OBIETTIVA DELLE PRESTAZIONI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO PREDETTO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DELLE LAVORATRICI ALLA PARITÀ GIURIDICA E SALARIALE CON I LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI, SUI CONTRATTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI DI LAVORO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICATA DA UNA DIVERSITÀ OBIETTIVA DELLE PRESTAZIONI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO PREDETTO - CONSEGUENZE.*
Il principio della parità di trattamento, in materia di lavoro, tra uomini e Donne, sancito dall'art. 37 cost. E recepito dalle leggi 22 maggio 1956 n. 741 e 14 ottobre 1957 n. 1203 (che hanno reso esecutivi in Italia, rispettivamente, la convenzione di Ginevra 29 giugno 1951 ed il trattato istitutivo della CEE), comporta il conferimento alle lavoratrici di un diritto soggettivo alla parità giuridica e salariale con i lavoratori, che spiega i suoi effetti nei contratti collettivi ed individuali di lavoro contenenti clausole contrastanti con il suddetto precetto costituzionale. Tale diritto deve ritenersi violato quando la disparità di trattamento tra uomini e Donne non trovi giustificazione in una diversità obbiettiva delle prestazioni di lavoro, in quanto la "parità di lavoro", cui esso è subordinato dall'art. 37 citato, non deve essere intesa come parità di rendimento o parità di durata delle prestazioni lavorative affidate ai lavoratori di ambo i sessi. (nella specie, il S.C., alla stregua del surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva negato la legittimità del trattamento tabellare differenziato tra lavoratori e lavoratrici perché fondato non sulla diversità di concrete mansioni, ma su una presunzione di minor rendimento della donna, a parità di qualifica professionale e di mansioni). (V 5100/82, mass n 422985; (V 4650/82, mass n 422608; (V 2082/80, mass n 405730).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 22/05/1956 num. 741, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)