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Sez. L, Sentenza n. 2082 del 29/03/1980 (Rv. 405730 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE.*
Stato
decisa il 1980-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405730-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE.*

La violazione dell'art 37 cost si verifica solo quando alla assoluta eguaglianza di qualifica e di mansioni non corrisponda una parita di trattamento giuridico ed economico tra uomini e Donne, per modo che la disparita non puo essere giustificata da una diversita obiettiva delle prestazioni lavorative. L'accertamento della eventuale parita di fatto del rapporto e della prestazione del lavoro dei dipendenti, uomini e Donne, che impone l'adeguamento del trattamento giuridico ed economico delle Donne a quello degli uomini, ovvero della eventuale disparita, che giustifica la diversita di trattamento giuridico ed economico tra i due sessi, e riservato al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che ha giustificato la diversita del trattamento tra uomini e Donne costituito dal fatto che i primi, assunti fuori ruolo erano stati assegnati al grado settimo degli impiegati, mentre le seconde, assunte in qualita di straordinarie erano state successivamente immesse in ruolo al grado ottavo degli impiegati, per il fatto che mentre gli uomini avevano svolto, sin dall'inizio dell'attivita mansioni esclusivamente impiegatizie, le Donne, pur svolgendo, talvolta, mansioni impiegatizie, in prevalenza esercitavano mansioni operaie). (V 690/78, mass n 390034; (V 2163/72, mass n 359414).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)