Sez. 3, Sentenza n. 4587 del 22/04/1995 (Rv. 492004 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Locazione di immobile ad un terzo - Esercizio dei relativi diritti di credito da parte del proprietario - Liceità - Diritto a ricevere direttamente i canoni dal conduttore e ad agire in giudizio nei confronti di quest'ultimo - Sussistenza.
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Il proprietario di un immobile locato ad un terzo da un mandatario senza rappresentanza può, nel revocare il mandato e sostituendosi al mandatario, esercitare ex art. 1705, cod. civ., secondo comma, ogni diritto di credito derivante dal rapporto obbligatorio posto in essere e, quindi, anche il diritto di ricevere il pagamento dei canoni dal conduttore e legittimamente può, altresì agire in giudizio a tutela dei diritti stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1705, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)