Sez. 3, Sentenza n. 2029 del 19/02/1993 (Rv. 481000 - 01)
Mandato - Senza rappresentanza - In genere | Locazione di un immobile ad un terzo - Esercizio dei relativi diritti di credito da parte del proprietario - Liceità - Diritto a ricevere direttamente i canoni dal conduttore e ad agire in giudizio nei confronti di quest'ultimo - Sussistenza.
Mandato - Senza rappresentanza - In genere
Il proprietario di un immobile locato ad un terzo da un suo mandatario senza rappresentanza può, nel revocare il mandato, e sostituendosi al mandatario, esercitare ex art. 1705 comma 2 cod. civ. ogni diritto di credito derivante dal rapporto obbligatorio posto in essere e quindi anche il diritto a ricevere il pagamento dei canoni direttamente da parte del conduttore ed è legittimato ad agire in giudizio nei confronti di costui per la realizzazione di tale diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)