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Sez. L, Sentenza n. 969 del 08/03/1977 (Rv. 384589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Anche nelle assicurazioni sociali non puo mancare il requisito essenziale del rischio: ne consegue che l'esistenza, nel soggetto, prima della Costituzione del rapporto assicurativo sociale, di uno stato invalidante riduttivo della capacita di guadagno nella misura prevista dalla legge per il diritto alla pensione di invalidita e preclusiva del diritto stesso. (Conf 1386/72, mass n 357965).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)