Sez. L, Sentenza n. 5845 del 06/11/1982 (Rv. 423591 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità, le infermità preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione quando siano state già di per sè sufficienti - al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo - a ridurre la capacità di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti per la concessione della pensione; e ciò in attuazione del principio - applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 cod. civ., anche alle assicurazioni sociali obbligatorie - che il contratto di Assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato d'esistere prima della conclusione del contratto stesso. (V 996/77, mass n 384621; (Conf 1899/80, mass n 405510; (Conf 260/80, mass n 403651; (Conf 969/77, mass n 384589; (Conf 718/77, mass n 384298; (Conf 55/77, mass n 383563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)