Sez. U, Sentenza n. 8644 del 03/10/1996 (Rv. 499884 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Autorizzazione al patrocinio presso le Preture - Annullamento di tale abilitazione da parte del Presidente del Tribunale - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI
Il decreto con il quale il Presidente del Tribunale annulli l'autorizzazione al patrocinio davanti alle Preture che non siano istituite presso sedi di Tribunali o capoluoghi di Provincia, concessa ai sensi dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928 n. 1415, si risolve in un provvedimento di natura amministrativa che concerne solo interessi legittimi, la cui impugnazione pertanto è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/1928 num. 1415 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)