Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 10/03/1981 (Rv. 411947 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CONTENENTE LA FISSAZIONE DEL NUMERO DELLE PERSONE NON LAUREATE IN GIURISPRUDENZA ABILITATE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE IN DETERMINATE PRETURE - OMESSA PRONUNCIA - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI INOPPUGNABILITA DI TALE OMESSA PRONUNCIA NONCHE IL RIGETTO DEL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI REIEZIONE DI UN'ISTANZA DI ABILITAZIONE A DETTO PATROCINIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CONTENENTE LA FISSAZIONE DEL NUMERO DELLE PERSONE NON LAUREATE IN GIURISPRUDENZA ABILITATE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO LEGALE IN DETERMINATE PRETURE - OMESSA PRONUNCIA - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE D'APPELLO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI INOPPUGNABILITA DI TALE OMESSA PRONUNCIA NONCHE IL RIGETTO DEL RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL TRIBUNALE DI REIEZIONE DI UN'ISTANZA DI ABILITAZIONE A DETTO PATROCINIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost e consentito limitatamente ai provvedimenti giurisdizionali incidenti su posizioni di diritto soggettivo ed aventi i caratteri della decisorieta, in quanto idonei a comporre contrapposti interessi, e della definitivita, in quanto suscettibili di passare in giudicato. Pertanto e inammissibile detta impugnazione contro il provvedimento della Corte di appello che dichiara inoppugnabile l'omessa pronunzia da parte del Presidente del tribunale del decreto ex art 1, secondo comma, della legge 28 giugno 1928 n 1415 di fissazione del numero delle persone non laureate in giurisprudenza abilitate all'Esercizio del patrocinio legale in determinate preture e che respinga il reclamo contro il decreto del tribunale di rigetto di un'istanza di abilitazione a detto patrocinio fondata sull'art 1, secondo comma, citato, trattandosi di provvedimento amministrativo concernente interessi legittimi e privo dei requisiti della decisorieta e della definitivita. (V 5081/80, mass n 408939; (V 2143/80, mass n 405806; (V 6030/79, mass n 402736).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 28/06/1928 num. 1415 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)