Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267710 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società fallita - Prova desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni - Possibilità - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)