Sez. 5 - , Sentenza n. 6548 del 10/12/2018 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 275499 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione - Prova presuntiva - Documenti contabili - Rilevanza - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (nella specie, anteriori di tre anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)