Sez. L - , Ordinanza n. 24751 del 17/08/2023 (Rv. 668619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con l'assegno ordinario di invalidità - Opzione per l'indennità di mobilità - Esercizio all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità a pena di decadenza - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
In materia di divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con l'assegno ordinario di invalidità, l'opzione per l'indennità di mobilità, prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, deve essere esercitata, a pena di decadenza, all'atto dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)