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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9808 del 14/06/2012 (Rv. 622922 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione e assegno di invalidità - Divieto di cumulo - Conseguenze - Facoltà di opzione - Fondamento ed estensione.
Stato
decisa il 2012-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622922-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Il divieto di cumulo tra indennità di disoccupazione e assegno di invalidità, fondato sull'identità dell'elemento costitutivo della "incollocazione", comporta, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv. in legge n. 236 del 1993, dopo la modifica introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, conv. in legge n. 451 del 1994, la facoltà dell'interessato di optare fra le due prestazioni, anche con riferimento al periodo anteriore alla modifica del 1994 tramite l'opzione "ora per allora" prevista dalla sentenza n. 218 del 1995 della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)