Sez. 1, Sentenza n. 2101 del 12/12/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168109 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - VENDITA DI MODICA QUANTITÀ - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 71 - ESIMENTE PREVISTA DAGLI ARTT. 72 E 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - VENDITA DI MODICA QUANTITÀ - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 71 - ESIMENTE PREVISTA DAGLI ARTT. 72 E 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art. 71 della legge n. 685 del 1975 è applicabile anche nei casi in cui vengano vendute modiche quantità di droga, dovendosi, comunque, configurare il concorso personale dei partecipi nella simultanea detenzione dei non modici quantitativi necessari per la vendita al minuto. In tal caso, non può essere applicata l'esimente di cui agli artt. 72 e 80 della legge indicata. (V mass n 144413; (V mass n 144766).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)