Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 16/11/1979 Ud. (dep. 21/03/1980) Rv. 144766 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - SPACCIO DI MODICHE QUANTITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO DI TERZI - ESTREMI - REITERATA DISTRIBUZIONE IN PICCOLE QUANTITA PRECEDUTA DA DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN QUANTITA RILEVANTI - SUSSISTENZA DELLA IPOTESI CRIMINOSA PIU GRAVE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - SPACCIO DI MODICHE QUANTITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE NON TERAPEUTICO DI TERZI - ESTREMI - REITERATA DISTRIBUZIONE IN PICCOLE QUANTITA PRECEDUTA DA DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN QUANTITA RILEVANTI - SUSSISTENZA DELLA IPOTESI CRIMINOSA PIU GRAVE - FATTISPECIE.*
La giustificazione razionale dell'art 72 della legge n 685 del 1975 e ravvisabile nell'intento di perseguire una strategia differenziata nella lotta alla droga, punendosi meno severamente dei grandi trafficanti coloro che limitino la propria attivita delittuosa a modiche quantita di sostanze stupefacenti in relazione all'uso personale non terapeutico di terzi. Pertanto, la vendita o distribuzione nel senso indicato dal citato art 72 della legge n 685 del 1975 ricorre solo quando non sia preceduta dall'acquisto, dal trasporto, dall'importazione o, comunque, dall'illecita detenzione di sostanze stupefacenti in quantita rilevanti; e cio perche allora la reiterata distribuzione in dosi modiche della droga perde significato rispetto all'illecita detenzione di quantita non modiche della anzidetta droga e dunque rispetto ad una ipotesi punita come tale dall'art 71 della richiamata legge. (nella specie il fatto addebitato all'imputato consisteva nella distribuzione al minuto e in distinte occasioni di piccole quantita di eroina).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)