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Sez. 1, Sentenza n. 25703 del 01/12/2011 (Rv. 620738 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata - Prelazione e riscatto - Legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620738-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE

In materia di locazione di immobili ad uso commerciale, le disposizioni in tema di prelazione e riscatto, dettate dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, non sono applicabili all'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni della società locatrice (nella specie, S.r.l.) nel cui patrimonio sia compreso l'immobile oggetto del diritto di prelazione vantato dal conduttore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)