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Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 26/01/2010 (Rv. 611486 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondo di proprietà di una società di capitali - Cessione del pacchetto azionario della società - Diritto di prelazione e riscatto del'affittuario - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611486-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e riscatto di un fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, secondo la disciplina di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non è ravvisabile il trasferimento a titolo oneroso della proprietà del fondo nella cessione del pacchetto azionario di una società di capitali proprietaria dell'immobile, comportando tale cessione il subingresso di altri nella qualità di soci, ma non nella titolarità dei beni sociali, che resta alla società.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)