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Sez. 1, Ordinanza n. 14573 del 12/10/2002 (Rv. 557870 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Appartenenza dei magistrati ricusati al gruppo associativo "Magistratura democratica" - Motivo di ricusazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2002-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557870-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Non costituisce valido motivo di ricusazione (che deve, pertanto, dichiararsi inammissibile) la pretesa appartenenza dei membri di un collegio giudicante al gruppo associativo denominato "Magistratura democratica", né sotto il profilo dell'"interesse del giudice alla causa" (art. 51 comma primo n. 1. cod. proc. civ.), né sotto quello dell'"inimicizia grave" (ex art. 51 n. 3 stesso codice), atteso che la prima ipotesi postula la ricollegabilità dell'interesse a fatti e circostanze specifiche, mentre la seconda può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto se la detta inimicizia risulti, a sua volta, collegata a specifici fatti - direttamente attribuibili al ricusato - che l'abbiano resa manifesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)