Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006 (Rv. 593054 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Appartenenza dei magistrati ricusati al gruppo associativo "Magistratura democratica" - Motivo di ricusazione - Insussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Non costituisce valido motivo di ricusazione la pretesa appartenenza dei membri di un collegio giudicante (nella specie investito del reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata, ai sensi della legge n. 117 del 1988, da un avvocato) al gruppo associativo denominato "Magistratura democratica", né sotto il profilo dell' "interesse del giudice alla causa" (in relazione al disposto dell'art. 51, comma primo, n. 1, cod. proc. civ.), né sotto quello dell' "inimicizia grave" (come enucleato nello stesso art. 51, comma primo, al n. 3), atteso che la prima ipotesi postula la ricollegabilità dell'interesse a fatti e circostanze specifiche, mentre la seconda può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto se la detta inimicizia risulti, a sua volta, collegata a specifici fatti - direttamente attribuibili al ricusato o ai ricusati - che l'abbiano resa manifesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)