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Sez. 3, Sentenza n. 1372 del 07/06/1962 (Rv. 252208 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - POTERI E LIMITI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA TERZI - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252208-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - POTERI E LIMITI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA TERZI - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, puo anche richiedere informazioni a terzi, per l'accertamento di fatti intimamente collegati con l'oggetto dell'indagine, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice. (V 2651/60, 2517/60, 336/60, 2979/58, 1863/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)