Sez. L, Sentenza n. 1605 del 08/03/1984 (Rv. 433684 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - RICORSO ALL'OPERA DI ESPERTI SPECIALISTI DA PARTE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - RICORSO ALL'OPERA DI ESPERTI SPECIALISTI DA PARTE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - AMMISSIBILITÀ - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nello svolgimento dell'incarico affidatogli, il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio che gli consentono di rendere al giudice un parere più informato. Il ricorso, da parte del consulente d'ufficio, all'opera di detti esperti non richiede una preventiva autorizzazione del giudice, né, a maggiore ragione, una nomina formale ed il successivo giuramento degli esperti medesimi, atteso che le loro indagini tecniche sono sottoposte al vaglio del consulente stesso, che le trasfonde e le utilizza nel suo elaborato, e, in definitiva, alla valutazione del giudice, restando salva la facoltà delle parti di proporre deduzioni ed osservazioni in ordine alle indagini predette, come utilizzate nella relazione tecnica. (V 2615/79, mass n 398947; (V 107/75, mass n 373273; (V 1372/62, mass n 252208).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)