Sez. L, Sentenza n. 20558 del 12/10/2016 (Rv. 641392 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Maggiorazioni ex artt. 67 della l. n. 448 del 1998 e 52 della l. n. 488 del 1999 - Limite di reddito - Importo mensile dell'assegno sociale in godimento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
L'importo goduto a titolo di assegno sociale è escluso dai redditi da considerare ai fini del calcolo della soglia massima per l'accesso alle maggiorazioni, previste ex artt. 67 della l. n. 448 del 1998 e 52 della l. n. 488 del 1999, sugli importi mensili di detta prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 67, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)