Sez. L, Sentenza n. 3540 del 23/02/2015 (Rv. 634569 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Maggiorazione prevista dall'art. 67 della legge n. 448 del 1998 - Spettanza - Condizioni - Limite di reddito - Assegno vitalizio I.N.A.D.E.L. - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
L'aumento previsto dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sugli importi mensili della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995 n. 335), compete, a condizione che sussista il requisito reddituale per l'accesso alla prestazione sociale, anche a chi, già iscritto alle forme di previdenza INADEL e posto in quiescenza senza diritto a pensione, percepisca dall'INPS un assegno a norma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 177 art. 6, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)