diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11701 del 21/05/2007 (Rv. 598285 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori da parte di un terzo - Realizzazione di plusvalenze tassabili - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598285-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, l'art. 54, comma sesto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo costituisca realizzo di plusvalenze tassabili, in quanto volto ad incentivare ed agevolare la liquidazione concordataria, riducendo l'onere fiscale delle operazioni compiute nel corso della stessa, trova applicazione anche alle vendite che, in esecuzione del concordato preventivo, il liquidatore realizzi in relazione a beni ceduti ai creditori, nell'ambito ed ai fini della procedura, da parte di un soggetto diverso dal debitore ad essa assoggettato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)