Sez. 1, Sentenza n. 5112 del 04/06/1996 (Rv. 497941 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione dei beni ai creditori nel concordato preventivo - Plusvalenza tassabile - Esclusione - Periodi di imposta antecedenti il primo gennaio 1988 - Art. 54 sesto comma d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi, l'art. 54, sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale dispone che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze, deve essere inteso nel senso che il trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato in esecuzione del concordato, non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili. Tale disposizione, in virtù dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, si applica anche ai periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, a condizione che la dichiarazione del contribuente non sia incompatibile con le norme entrate successivamente in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)