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Sez. 2, Sentenza n. 5750 del 07/11/1979 (Rv. 402378 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CARATTERE DI ESSENZIALITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402378-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE - CARATTERE DI ESSENZIALITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il carattere essenziale di una clausola contrattuale puo non soltanto desumersi dall'oggettiva inattitudine del contratto a realizzare, senza quella sua parte, l'assetto negoziato degli interessi, ma innanzitutto essere efficacemente sancita dagli stessi contraenti con dichiarazione espressa del contratto medesimo. E poiche in questa ipotesi il giudizio di 'essenzialità della clausola puo essere confortato col richiamo alla comune intenzione delle parti, fedelmente espressa dal significato letterale delle parole usate nel contratto (art 1362 cod civ), soltanto quando manchi una espressa previsione negoziale di essenzialita della clausola e necessario ricorrere alla verifica oggettiva di funzionalita del contratto, privo della sua parte valida, rispetto alla sistemazione degli interessi stabilita col contratto stesso nella sua originaria interezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)